Beneficio di detrazione del 90% concesso per lo sdoganamento di un autoveicolo
Introduzione
I marocchini residenti all'estero, di età superiore ai sessanta (60) anni, che hanno una residenza reale all'estero per oltre dieci (10) anni, possono usufruire di una detrazione del 90% da applicare sul valore delle nuove autovetture, e ciò, per lo sdoganamento del loro veicolo privato in rispetto delle condizioni di omologazione.
Per ulteriori informazioni sull'omologazione, consultare il sito internet del Ministero dei Trasporti: www.mtpnet.gov.ma.
La concessione di questa redazione del 90% è soggetta alle seguenti condizioni:
- Essere un MRE avente oltre 60 anni d’età. La detrazione del 90% non può essere concessa a persone che si sono già stabilite in Marocco;
- Aver effettivamente soggiornato all'estero per almeno 10 anni;
- Beneficio limitato a un solo veicolo nella vita del beneficiario;
- Il veicolo sdoganato che abbia usufruito di questo beneficio non può essere venduto ne ceduto per 5 anni. Questa condizione non si applica in caso di decesso del beneficiario;
Beneficio riservato unicamente ai veicoli privati che rientrano nella voce SA (EX 87.03):
- Dotati di motore a benzina, diesel o tecnologia ibrida;
- Disegnati per il trasporto di nove persone o meno incluso il conducente (il numero di posti è quello indicato sul certificato d’immatricolazione);
- Autorizzati a circolare su strade pubbliche.
Gli altri veicoli come motociclette, quad, veicoli kart-cross e simili, così come veicoli commerciali, veicoli ad uso misto, camper, furgoncini, pick-up e veicoli a doppia cabina sono esclusi.
Non è consentito il cumulo del beneficio della detrazione del 90% con il beneficio dell' « invecchiamento » previsto per i casi di sdoganamento nel contesto di un rientro definitivo.
Al momento dello sdoganamento in Marocco, la presenza dell'interessato(a) è obbligatoria: le procure non sono ammesse per lo sdoganamento.
Documenti da presentare
Al fine di usufruire di questa detrazione, l'interessato(a) deve rivolgersi agli uffici consolari da cui dipende il suo luogo di residenza per avere un attestato di soggiorno all'estero di almeno (10) dieci anni.
A tale scopo, i documenti richiesti dai servizi consolari sono:
- Iscrizione consolare;
- Copia della CNIE o del passaporto dell'interessato in corso di validità;
- Prova di residenza per almeno 10 anni all'estero;
- Carta di soggiorno permanente o carta d'identità straniera, recante l'attuale indirizzo all’estero.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “MRE” sul sito dell'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette : www.douane.gov.ma
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