Codice di famiglia e atti notarili religiosi « adoulaires »
Introduzione
I marocchini residenti all'estero possono contrarre il loro matrimonio, secondo le procedure amministrative locali del paese di residenza, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di proposta ed accettazione, della capacità e della presenza del tutore matrimoniale (wali), se necessario, e che non ci siano impedimenti legali e la mancata soppressione di "sadaq", e ciò alla presenza di due testimoni musulmani.
I marocchini che hanno contratto un atto di matrimonio in conformità alla legislazione locale del paese di residenza, devono presentare una copia di tale atto agli uffici consolari marocchini da cui dipende il luogo di rilascio dell’atto di matrimonio o il luogo di residenza dei coniugi.
In assenza di tali uffici, una copia dell’atto di matrimonio deve essere inviata, entro lo stesso termine, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che la trasmette all’ufficiale di stato civile e alla sezione della giustizia della famiglia del luogo di nascita di ciascun coniuge.
Se i coniugi o uno di loro non sono nati in Marocco, il Ministero invia detta copia alla sezione della giustizia della famiglia di Rabat e al Procuratore del Re presso il tribunale di prima istanza di Rabat.
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